In Italia l'attività giornalistica viene regolata dalla legge del 1963, numero 69, la quale, basata sulla deontologia, afferma che ogni persona che desidera svolgere la professione di giornalista deve entrare a far parte dell'ordine professionale, che viene gestito dalle varie associazioni di categoria regionali.
Secondo la legge italiana dunque, chi non è iscritto all'albo dei giornalisti, non può essere definito tale, anche se sono numerosissimi coloro che svolgono attività identiche a quelle giornalistiche, privi di licenza e quindi non ufficialmente professionisti, ma ugualmente praticanti.
L'Ordine dei giornalisti definisce, all'interno dell'albo, due distinte categorie: giornalisti professionisti e pubblicisti. I primi sono coloro che si dedicano pienamente all'attività, il loro percorso professionale è più tortuoso e lungo, ma con il tempo possono aspirare a divenire direttori di testata.
I giornalisti pubblicisti invece sono coloro che svolgono un'attività giornalistica non occasionale, ma esercitata contemporaneamente ad altri impieghi.
L'ingresso all'interno dell'albo dell'ordine dei giornalisti è regolato dallo svolgimento di una prova di idoneità professionale, in grado di attestare le competenze e le capacità dei candidati.
|